E' imminente la ripresa delle pubblicazioni dei post sulla professione infermieristica.
Ricordo ai lettori che si avventurano in questo blog che qui si parla solo di professione infermieristica e che, per ora, si parla di storia della professione.
Mi dispiace per chi mi ha chiesto pareri legali o similaria, ma non sono esperto di questioni legali.
Anzi, direi che in Italia le questioni legali, anche quelle legate alla mia professione, sono molto spesso interpretabili a seconda di chi interpreta, senza arrivare a quella autentica interpretazione che poi costituisce legge. In Italia molto spesso non conta l'interpretazione della norma, ma la forza che ha chi cerca di aggirare la norma!
A quelli che mi hanno posto quesiti di questo genere dovrei consigliare di chiedere al collegio di appartenenza che si paga anche per avere pareri legali.
Chiedetemi invece le cose che riguardano la storia della mia professione, dove sono un pochino più ferrato.
Se avete domande sono a disposizione
Saluti e buona futura lettura!
Infermierando
venerdì 24 aprile 2009
mercoledì 6 agosto 2008
LAUREA SPECIALISTICA
Interrompo il riposo estivo per comunicare a chi è interessato che l'Università di Cagliari ha istituito per l'anno accademico 2008-2009 il corso di laurea specialistica in scienze infermieristiche.
Buona estate a tutti!
Infermierando
Buona estate a tutti!
Infermierando
venerdì 13 giugno 2008
FINALMENTE INFERMIERI!
La dicitura “Infermiere Professionale” che ha contraddistinto la professione infermieristica, sparisce nel 1994 per effetto del Decreto Legislativo N° 739. Da quel momento l’infermiere non è più “professionale”, ma infermiere e basta, con il profilo che scaturisce dal Decreto sopra citato. Nei tre articoli di cui è composto il decreto, vi è pure affermata l’equipollenza del titolo di infermiere conseguito con le scuole regionali negli anni precedenti, con quello rilasciato dall’università agli infermieri, dopo l’istituzione del diploma universitario in scienze infermieristiche.
Si può quindi affermare che l’infermiere, pur con molte angolature nebulose, possiede un autonomo profilo professionale che finalmente lo distingue nettamente da altre figure infermieristiche molto spesso simili solamente per via della stessa divisa indossata.
Ma è con la Legge N° 42 del 1999 che si hanno le distinzioni maggiori. Intanto con questa legge sparisce l’ormai mitologico “mansionario” degli infermieri, rendendo questa figura autonoma per quanto riguarda l’assistenza infermieristica generale.
Se autonomia vi è, la professione infermieristica non è più “ausiliaria” ( del medico in particolare ), ergo NON possiamo definirci “paramedici”!
Cari lettori, quindi dal 1999 non ha nessun senso appellare l’infermiere come paramedico.
A scanso d’equivoci ( e ad uso dei signori giornalisti ), ripeto il concetto: dal 1999 l’infermiere NON è un paramedico, è infermiere e basta!
Ma se questo non basta, a coronare il discorso dell’innalzamento della professionalità, interviene la legge N° 251 del 2000. Questa breve legge, 7 articoli in tutto, dicono chiaramente che l’infermiere è un PROFESSIONISTA AUTONOMO. E’ quello che mancava per rendere l’infermiere italiano equiparabile, dal punto di vista legislativo, a quello europeo. Non voglio citare altri stati extra europei, quali il Canada e gli Stati Uniti che hanno raggiunto, nell’assistenza infermieristica, professionalità elevatissime e sono assunti da decenni come esempio nel resto del mondo per quanto riguarda la ricerca scientifica.
L’infermiere professionista e autonomo è quello che viene fuori, purtroppo molto spesso solo sulla carta, dalle leggi italiane in materia. Professionismo e autonomia sono il traguardo che si pone la maggior parte degli infermieri italiani nel loro impegno quotidiano per far emergere la professione dall’angusto angolo dove è stata per molti decenni relegata. In quest’angolo è stata costretta molto spesso e volentieri dai medici e dai mass media, ma anche dagli stessi utenti del sistema sanitario nazionale, indotti alla confusione fra diverse figure di lavoratori presenti in ambito sanitario.
La prossima volta partiremo dalla considerazione dell’infermiere autonomo e professionista per descrivere come si diventa infermieri e per fare cosa.
Se avete domande, sono a disposizione.
Alla prossima!
Infermierando
Si può quindi affermare che l’infermiere, pur con molte angolature nebulose, possiede un autonomo profilo professionale che finalmente lo distingue nettamente da altre figure infermieristiche molto spesso simili solamente per via della stessa divisa indossata.
Ma è con la Legge N° 42 del 1999 che si hanno le distinzioni maggiori. Intanto con questa legge sparisce l’ormai mitologico “mansionario” degli infermieri, rendendo questa figura autonoma per quanto riguarda l’assistenza infermieristica generale.
Se autonomia vi è, la professione infermieristica non è più “ausiliaria” ( del medico in particolare ), ergo NON possiamo definirci “paramedici”!
Cari lettori, quindi dal 1999 non ha nessun senso appellare l’infermiere come paramedico.
A scanso d’equivoci ( e ad uso dei signori giornalisti ), ripeto il concetto: dal 1999 l’infermiere NON è un paramedico, è infermiere e basta!
Ma se questo non basta, a coronare il discorso dell’innalzamento della professionalità, interviene la legge N° 251 del 2000. Questa breve legge, 7 articoli in tutto, dicono chiaramente che l’infermiere è un PROFESSIONISTA AUTONOMO. E’ quello che mancava per rendere l’infermiere italiano equiparabile, dal punto di vista legislativo, a quello europeo. Non voglio citare altri stati extra europei, quali il Canada e gli Stati Uniti che hanno raggiunto, nell’assistenza infermieristica, professionalità elevatissime e sono assunti da decenni come esempio nel resto del mondo per quanto riguarda la ricerca scientifica.
L’infermiere professionista e autonomo è quello che viene fuori, purtroppo molto spesso solo sulla carta, dalle leggi italiane in materia. Professionismo e autonomia sono il traguardo che si pone la maggior parte degli infermieri italiani nel loro impegno quotidiano per far emergere la professione dall’angusto angolo dove è stata per molti decenni relegata. In quest’angolo è stata costretta molto spesso e volentieri dai medici e dai mass media, ma anche dagli stessi utenti del sistema sanitario nazionale, indotti alla confusione fra diverse figure di lavoratori presenti in ambito sanitario.
La prossima volta partiremo dalla considerazione dell’infermiere autonomo e professionista per descrivere come si diventa infermieri e per fare cosa.
Se avete domande, sono a disposizione.
Alla prossima!
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sabato 31 maggio 2008
DAL 1974 AL 1999
Dal punto di vista qualitativo lo studio delle materie infermieristiche intorno agli anni settanta si distingue dagli anni precedenti per l’aggiunta di materie nuove e più qualificanti. Ma è con l’entrata in vigore del DPR N° 225 del 1974 che si ha la modifica sostanziale delle mansioni infermieristiche. Figurano da quella data in poi, lo studio dei piani di lavoro infermieristici e l’educazione sanitaria. Ma ancora più importante è l’introduzione nel lavoro infermieristico del concetto di soddisfazione delle esigenze psicologiche e relazionali del paziente e la partecipazione alla ricerca scientifica.
Ma non è tutto oro quello che luccica!
Infatti tutti questi bei concetti moderni e innovativi ( per l’Italia ) di assistenza infermieristica, sono di fatto ingabbiati in ciò che lo stesso decreto dispone qualche rigo più sotto e che tutti gli infermieri professionali conoscono col nome di MANSIONARIO.
Il famigerato mansionario disponeva infatti in un elenco preciso tutte le azioni lecite per l’infermiere professionale. Tutto ciò che non vi era elencato risultava di competenza medica. Ancora una volta si cerca di definire con righe ben precise e spesse cosa può e cosa non può fare l’infermiere che di fatto risulta impedito in ogni forma di autonomia decisionale. Naturalmente le cose che poteva fare erano ben poche, fortemente limitanti per una professione in fase evolutiva ed essenziale nel panorama della sanità del periodo. Una serie di mansioni disegnate oltretutto sulle esigenze del lavoro del medico che risultava ancora una volta il punto centrale dell’assistenza sanitaria.
La piena maturità professionale degli infermieri è stata fortemente ostacolata da questa rigida gabbia legalizzata costruita sulle mansioni: Mi spetta, non mi spetta!
Poca testa e molte gambe e braccia insomma!
Questa specie di vademecum delle azioni ad uso infermieristico ( ed abuso dei medici in più di un’occasione ), ce lo siamo portati sulla gobba fino alla sua definitiva e mai sufficientemente lodata abolizione.
La morte del mansionario è avvenuta per mezzo della legge N° 42 del 1999.
Ma bisogna fare un passo indietro. Torniamo al 1994, quando con il decreto N° 739 viene definito il profilo professionale dell’infermiere. Finalmente da questa data in poi si ha una definizione certa di cosa è e cosa fa l’infermiere con il possesso del diploma universitario.
Nell’articolo 1 viene definito il profilo dell’infermiere che è responsabile dell’assistenza generale infermieristica e le cui attribuzioni principali sono la cura, la riabilitazione la prevenzione e l’educazione sanitaria.
Nello stesso decreto sono da rimarcare alcune parti fondamentali che si possono riassumere in queste attribuzioni infermieristiche:
§ Identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi.
§ Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico.
§ Agisce sia individualmente, sia in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali.
§ Può lavorare in regime di dipendenza sia nel pubblico che nel privato, ma può lavorare anche in regime libero-professionale.
§ Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
In questi 5 punti fondamentali si scorge un embrione di autonomia professionale. E’ un piccolo passo avanti che si concluderà in realtà solo con la legge N° 251 del 2000, ma che ha le sue radici in questo decreto.
Dal punto di vista politico, se da una parte si è spinto tanto per migliorare la professione infermieristica, per renderla autonoma e per portarla ad un livello pari almeno a quello della media europea, dall’altra si è assistito ad una vera e propria battaglia fatta da molti medici che sedevano e siedono in Parlamento per far naufragare questa richiesta legittima di autonomia professionale. Questo forse perché l’autonomia dell’infermiere toglie una qualche percentuale di potere dei medici. O forse anche perché, come già spiegato qualche tempo fa, l’infermiere ignorante e sgobbone fa comodo in molte occasioni.
Sta di fatto che se si scorge una certa autonomia infermieristica nel decreto 739/94, solo dopo 5 anni con la legge 42/99, viene abolito il cosiddetto mansionario che ingabbiava l’infermiere escludendolo da qualsiasi potere decisionale. E questo solo per merito della strenua battaglia dei signori medici ( mascherati da politici ) contro gli infermieri.
Ma non si deve dare tutta la colpa ai medici. Anche molti infermieri hanno prestato il fianco a questo massacro della professione, perché a volte fa comodo non pensare.
E’ più facile che altri decidano per conto nostro, specie se sappiamo che decideranno a nostro favore e sulle spalle di un collega magari un po’ rompiscatole, solo perché vuole cambiare le cose. In molti casi che personalmente mi sono capitati, si trattava di infermieri con molti anni di servizio e che godevano di privilegi particolari. Ma quando mai potevano pensare che le cose potessero cambiare in meglio per tutti e non solo per loro!
E’ ora di far cambiare aria alla professione e gli infermieri laureati hanno in questo un ruolo fondamentale!
Alla prossima!
Infermierando
Ma non è tutto oro quello che luccica!
Infatti tutti questi bei concetti moderni e innovativi ( per l’Italia ) di assistenza infermieristica, sono di fatto ingabbiati in ciò che lo stesso decreto dispone qualche rigo più sotto e che tutti gli infermieri professionali conoscono col nome di MANSIONARIO.
Il famigerato mansionario disponeva infatti in un elenco preciso tutte le azioni lecite per l’infermiere professionale. Tutto ciò che non vi era elencato risultava di competenza medica. Ancora una volta si cerca di definire con righe ben precise e spesse cosa può e cosa non può fare l’infermiere che di fatto risulta impedito in ogni forma di autonomia decisionale. Naturalmente le cose che poteva fare erano ben poche, fortemente limitanti per una professione in fase evolutiva ed essenziale nel panorama della sanità del periodo. Una serie di mansioni disegnate oltretutto sulle esigenze del lavoro del medico che risultava ancora una volta il punto centrale dell’assistenza sanitaria.
La piena maturità professionale degli infermieri è stata fortemente ostacolata da questa rigida gabbia legalizzata costruita sulle mansioni: Mi spetta, non mi spetta!
Poca testa e molte gambe e braccia insomma!
Questa specie di vademecum delle azioni ad uso infermieristico ( ed abuso dei medici in più di un’occasione ), ce lo siamo portati sulla gobba fino alla sua definitiva e mai sufficientemente lodata abolizione.
La morte del mansionario è avvenuta per mezzo della legge N° 42 del 1999.
Ma bisogna fare un passo indietro. Torniamo al 1994, quando con il decreto N° 739 viene definito il profilo professionale dell’infermiere. Finalmente da questa data in poi si ha una definizione certa di cosa è e cosa fa l’infermiere con il possesso del diploma universitario.
Nell’articolo 1 viene definito il profilo dell’infermiere che è responsabile dell’assistenza generale infermieristica e le cui attribuzioni principali sono la cura, la riabilitazione la prevenzione e l’educazione sanitaria.
Nello stesso decreto sono da rimarcare alcune parti fondamentali che si possono riassumere in queste attribuzioni infermieristiche:
§ Identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi.
§ Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico.
§ Agisce sia individualmente, sia in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali.
§ Può lavorare in regime di dipendenza sia nel pubblico che nel privato, ma può lavorare anche in regime libero-professionale.
§ Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
In questi 5 punti fondamentali si scorge un embrione di autonomia professionale. E’ un piccolo passo avanti che si concluderà in realtà solo con la legge N° 251 del 2000, ma che ha le sue radici in questo decreto.
Dal punto di vista politico, se da una parte si è spinto tanto per migliorare la professione infermieristica, per renderla autonoma e per portarla ad un livello pari almeno a quello della media europea, dall’altra si è assistito ad una vera e propria battaglia fatta da molti medici che sedevano e siedono in Parlamento per far naufragare questa richiesta legittima di autonomia professionale. Questo forse perché l’autonomia dell’infermiere toglie una qualche percentuale di potere dei medici. O forse anche perché, come già spiegato qualche tempo fa, l’infermiere ignorante e sgobbone fa comodo in molte occasioni.
Sta di fatto che se si scorge una certa autonomia infermieristica nel decreto 739/94, solo dopo 5 anni con la legge 42/99, viene abolito il cosiddetto mansionario che ingabbiava l’infermiere escludendolo da qualsiasi potere decisionale. E questo solo per merito della strenua battaglia dei signori medici ( mascherati da politici ) contro gli infermieri.
Ma non si deve dare tutta la colpa ai medici. Anche molti infermieri hanno prestato il fianco a questo massacro della professione, perché a volte fa comodo non pensare.
E’ più facile che altri decidano per conto nostro, specie se sappiamo che decideranno a nostro favore e sulle spalle di un collega magari un po’ rompiscatole, solo perché vuole cambiare le cose. In molti casi che personalmente mi sono capitati, si trattava di infermieri con molti anni di servizio e che godevano di privilegi particolari. Ma quando mai potevano pensare che le cose potessero cambiare in meglio per tutti e non solo per loro!
E’ ora di far cambiare aria alla professione e gli infermieri laureati hanno in questo un ruolo fondamentale!
Alla prossima!
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mercoledì 14 maggio 2008
DALLA FINE DEL FASCISMO AL 1974
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1948, viene promulgata la Costituzione della Repubblica Italiana. Oltre ad un mucchio di belle cose, nell’articolo 32 vi è scritto chiaramente che:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
E’ un passaggio di fondamentale importanza, anche se la prima vera attuazione di questo articolo si avrà nel 1978 con la legge n° 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
In quegli anni vi è una carenza assoluta di infermiere, per cui non è raro trovare nei luoghi di cura figure ausiliarie che fanno assistenza alla persona e addirittura infermieri generici che fungono da caposala!
Nei primi anni 50 si assiste alla diffusione dell’associazionismo professionale con la nascita di associazioni quali la CNAIOSS, la ACOS, la FIROS con lo scopo di promuovere l’elevazione professionale e culturale delle infermiere.
Con la legge 1049 del 1954 si ha invece la nascita del COLLEGIO DELLE INFERMIERE, quello che ancora oggi si chiama IPASVI e raccoglie in questa federazione, oltre agli infermieri professionali, le vigilatrici d’infanzia e gli assistenti sanitari.
La riforma ospedaliera sancita dalla legge 128 del 1969, all’articolo 41 distingue il personale di assistenza diretta in:
- Caposala
- Infermiere professioni specialiste
- Infermiere professionali e vigilatrici d’infanzia
- Infermieri generici
- Puericultrici
Questa riforma ha come effetto primario la necessità di reclutare molto personale necessario all’assistenza secondo il dettame della stessa legge che porta le ore lavorative da 48 a 40 settimanali e stabilisce un tempo minimo di assistenza per ciascun paziente di 120 minuti.
Come effetto secondario si ha invece la rivisitazione in chiave meno rigida delle gerarchie esistenti all’interno dei luoghi di cura, dato che molti nuovi assunti provengono dalla contestazione studentesca del 1968 – 1969. Questi sono gli anni in cui si assiste ad una forte sindacalizzazione dei lavoratori.
La carenza infermieristica inoltre porta un fatto nuovo nel panorama delle scuole per infermiere: Nel 1971 con la legge n° 124 si aprono le porte dell’infermieristica anche alle persone di sesso maschile. Inoltre dall’anno scolastico 1973 – 74 occorre avere l’ammissione al terzo anno di scuola superiore per accedere al corso di infermieristica.
C’è però un ulteriore passo che si compie con l’emanazione della legge 795 del 1973 ed è quello che porta da due a tre anni il corso di studi per diventare infermiere professionale.
Questi ultimi due passi sono il primo vero movimento verso una maggiore qualifica della professione infermieristica che deve avere una base culturale più estesa equiparando in termini di anni di studio l’infermiere professionale al diplomato tecnico quale il geometra o il ragioniere. Poi di fatto queste professioni tecniche hanno preso il largo, specie per via delle possibilità di lavoro autonomo, portandole ingiustamente ( dal punto di vista infermieristico ) a distanza siderale sia in termini monetari che di prestigio dalla professione infermieristica!
Alla prossima!
Infermierando
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
E’ un passaggio di fondamentale importanza, anche se la prima vera attuazione di questo articolo si avrà nel 1978 con la legge n° 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
In quegli anni vi è una carenza assoluta di infermiere, per cui non è raro trovare nei luoghi di cura figure ausiliarie che fanno assistenza alla persona e addirittura infermieri generici che fungono da caposala!
Nei primi anni 50 si assiste alla diffusione dell’associazionismo professionale con la nascita di associazioni quali la CNAIOSS, la ACOS, la FIROS con lo scopo di promuovere l’elevazione professionale e culturale delle infermiere.
Con la legge 1049 del 1954 si ha invece la nascita del COLLEGIO DELLE INFERMIERE, quello che ancora oggi si chiama IPASVI e raccoglie in questa federazione, oltre agli infermieri professionali, le vigilatrici d’infanzia e gli assistenti sanitari.
La riforma ospedaliera sancita dalla legge 128 del 1969, all’articolo 41 distingue il personale di assistenza diretta in:
- Caposala
- Infermiere professioni specialiste
- Infermiere professionali e vigilatrici d’infanzia
- Infermieri generici
- Puericultrici
Questa riforma ha come effetto primario la necessità di reclutare molto personale necessario all’assistenza secondo il dettame della stessa legge che porta le ore lavorative da 48 a 40 settimanali e stabilisce un tempo minimo di assistenza per ciascun paziente di 120 minuti.
Come effetto secondario si ha invece la rivisitazione in chiave meno rigida delle gerarchie esistenti all’interno dei luoghi di cura, dato che molti nuovi assunti provengono dalla contestazione studentesca del 1968 – 1969. Questi sono gli anni in cui si assiste ad una forte sindacalizzazione dei lavoratori.
La carenza infermieristica inoltre porta un fatto nuovo nel panorama delle scuole per infermiere: Nel 1971 con la legge n° 124 si aprono le porte dell’infermieristica anche alle persone di sesso maschile. Inoltre dall’anno scolastico 1973 – 74 occorre avere l’ammissione al terzo anno di scuola superiore per accedere al corso di infermieristica.
C’è però un ulteriore passo che si compie con l’emanazione della legge 795 del 1973 ed è quello che porta da due a tre anni il corso di studi per diventare infermiere professionale.
Questi ultimi due passi sono il primo vero movimento verso una maggiore qualifica della professione infermieristica che deve avere una base culturale più estesa equiparando in termini di anni di studio l’infermiere professionale al diplomato tecnico quale il geometra o il ragioniere. Poi di fatto queste professioni tecniche hanno preso il largo, specie per via delle possibilità di lavoro autonomo, portandole ingiustamente ( dal punto di vista infermieristico ) a distanza siderale sia in termini monetari che di prestigio dalla professione infermieristica!
Alla prossima!
Infermierando
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